CONDOTTA ANTISINDACALE A CRISPIANO. IL GIUDICE DA RAGIONE ALLA CGIL

Finalmente è stata fatta chiarezza sulla controversia tra Comune di Crispiano e Fp CGIL Taranto. La FP CGIL Taranto aveva ragione!

Con decreto ex art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300 del 13 giugno 2025 la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Miriam Fanelli, ha integralmente accolto il ricorso promosso in data 11.4.2025 dalla FP CGIL di Taranto, per tramite dell’avv. Luca Bosco, dichiarando la sussistenza della condotta antisindacale del Comune di Crispiano, consistita nella violazione del sistema di relazioni sindacali delineato dal CCNL Funzioni Locali.

Nello specifico, il Tribunale di Taranto ha censurato il comportamento dell’Amministrazione, sistematicamente sottrattasi all’obbligo di fornire informazione ai sindacati sia con rifermento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2025 (con cui l’Ente approvava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione -PIAO- 2025-2027) che con riguardo all’adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2025 (con cui venivano apportate modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale -PTFP- 2025-2027) attraverso l’aumento da 18 a 24 ore lavorative in relazione a tre dipendenti dell’Amministrazione.

Soddisfazione è stata espressa da Mimmo Sardelli, Francesco Achille e Grazia Albano, rispettivamente, Segretario Generale e componenti di segreteria della Funzione Pubblica CGIL di Taranto, i quali, tuttavia, non mancano di evidenziare, con rammarico, i plurimi tentativi profusi dall’Organizzazione Sindacale e dal proprio legale Avv. Luca Bosco per evitare il ricorso alle tutele giudiziarie, ma senza alcun esito per l’atteggiamento “offeso” di qualche amministratore comunale che, anziché trovare un punto di mediazione, ha voluto ostinatamente il muro contro muro. Infatti, si trattava di atti non irrilevanti, ma della integrazione oraria di tanti lavoratori part time che da anni aspirano ad una condizione retributiva e contributiva migliore, Quindi, temi così sensibili che avrebbero meritato ben altra gestione, anzichè quella caratterizzata dalla logica del “marchese del grillo”.

L’obbligo informativo ai sindacati, è previsto dall’art. 4 co. 5Ccnl Funzioni Locali. Ebbene, il Comune di Crispiano, insensibile al ruolo ed alla funzione del Sindacato, ha ritenuto di non fornire alcuna informazione preventiva in ordine al Piano Integrato, procedendo all’adozione dello stesso.

Il contegno omissivo serbato dal Comune di Crispiano, però, non si è fermato all’adozione del PIAO.

A distanza di circa un mese, infatti, l’Ente civico, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18.2.2025, modificava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 e operava incrementi orari da 18 a 24 ore settimanali per soli n. 3 dipendenti.

Anche in questa occasione, benché puntualmente prevista e regolata dal sistema di relazioni sindacali tracciato dal CCNL Funzioni Locali, veniva del tutto omessa l’informazione preventiva alle OO.SS., e così impedita ai Sindacati l’acquisizione di dati ed elementi conoscitivi necessari ad esaminare compiutamente la questione trattata.

Sotto quest’ultimo profilo – sottolineano i dirigenti sindacali – l’omessa informazione è, se possibile, ancora più grave, in quanto tale omissione ha conseguentemente impedito il passaggio allo step successivo, ossia l’attivazione dell’ulteriore istituto relazionale di partecipazione sindacale: il confronto.

Per questo, la FP CGIL di Taranto si è vista costretta a ricorrere, per tramite dell’Avv. Luca Bosco, al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere la repressione della condotta antisindacale perpetrata dal Comune di Crispiano.

In altre parole, il Comune di Crispiano, avendo trasmesso in forma orale e del tutto generica l’informazione richiesta, non ha consentito al sindacato di acquisire elementi conoscitivi a garanzia del proprio ruolo di rappresentanza e tutela delle lavoratrici e lavoratori.

Per tali ragioni, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta del Comune di Crispiano, perché in violazione degli artt. 6 d.l. 80/21, 6 d.lgs. 165/01 e 4 Ccnl Funzioni Locali, ordinando all’Amministrazione la cessazione dei suddetti comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti, intimando all’Ente di adempiere all’obbligo informativo omesso, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 4, co.1,2,3 CCNL Funzioni Locali nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del Decreto ex art. 28 L.300/1970.

Giustizia è fatta! Concludono, Sardelli, Achille ed Albano e aggiungono: questa vicenda dimostra che la trasparenza e il confronto non vanno solo declamati nei comunicati stampa, ma vanno praticati, anche con la fatica che spesso il dialogo richiede. Speriamo, che questa vicenda apra una stagione nuova anche nelle relazioni sindacali con il comune di Crispiano e ribadiamo che mai ci fermeremo nella tutela dei lavoratori e del bene comune.